Si informano le Imprese che con la stipula del CCNL edilizia INDUSTRIA-COOPERATIVE (01/03/2022) e del CCNL edilizia ARTIGIANATO (04/05/2022), sono state introdotte alcune novità in merito alla formazione sulla salute e sicurezza:

1. viene modificata per i lavoratori la periodicità dell’obbligo di aggiornamento dei corsi in materia di salute e sicurezza che passa da 5 a 3 anni;

2. viene introdotta la possibilità per gli impiegati tecnici delle imprese edili attive e regolari presso la Cassa Edile di Trento e che per la prima volta entrano nel cantiere, di partecipare gratuitamente ai corsi di sicurezza della durata di 16 ore organizzati da Centrofor.

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, per l’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 ha periodicità di 5 anni, ma al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, le parti firmatarie il CCNL hanno stabilito che l’aggiornamento dovrà essere effettuato ogni 3 anni.
La mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi del D.Lgs.81/2008 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, rappresenta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso. Inoltre, in caso di contenzioso, il lavoratore potrebbe avvalersi del mancato rispetto del contratto di lavoro.

Quindi:
• per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia INDUSTRIA-COOPERATIVE (01/03/2022) e del CCNL edilizia ARTIGIANATO (04/05/2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale.
Ad esempio: Corso di sicurezza svolto il 01/06/2022 -> Aggiornamento TRIENNALE entro il 01/06/2025
• per i lavoratori, operai o impiegati che invece hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore all’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia INDUSTRIA-COOPERATIVE (01/03/2022) e del CCNL edilizia ARTIGIANATO (04/05/2022), la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà l’aggiornamento successivo che dovrà essere calendarizzato su base triennale.
Ad esempio: Corso di sicurezza svolto nel 2020 -> Aggiornamento previsto nel 2025 -> Successivo aggiornamento nel 2028